Atto costitutivo della Associazione
"Intarsi - Associazione di Psicologia per il territorio di Anzio e Nettuno"
In data 27 settembre 2008 presso la futura sede sociale della costituenda Associazione, sita in Anzio (RM), Viale dei giornalisti n. 18 alle ore 10.30 si sono riuniti i seguenti psicologi:
Dott.ssa BAIOCCO SIMONA.
Dott.ssa LUPI CINZIA AUSILIA.
Dott. MARINO FRANCESCO.
Dott. RABINOWICZ DANIEL.
Dott. SANDRI BORIANI DANIELE.
Dott.ssa VITALI SILVIA.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Dott. DANIEL RABINOWICZ il quale, accettando l’incarico, nomina quale Segretario la Dott. ssa SIMONA BAIOCCO.
Il Presidente dell’assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto (che si riporta in calce al presente atto) che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.
Lo statuto stabilisce che 1’adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è escluso ogni scopo di lucro.
L'assemblea delibera quindi che la costituita Associazione venga denominata "Intarsi - Associazione di Psicologia per il territorio di Anzio e Nettuno" e che la sua sede legale sia posta in Via dei giornalista n. 18, comune di Anzio (RM).
Su proposta dell’assemblea vengono nominate le seguenti cariche sociali che saranno modificate o ratificate in successive apposite elezioni:
Presidente: DOTT. DANIEL RABINOWICZ
Vice Presidente: DOTT. DANIELE SANDRI BORIANI
Segretario: DOTT.SSA SIMONA BAIOCCO
Tesoriere: DOTT.SSA CINZIA AUSILIA LUPI
Consigliere: DOTT. FRANCESCO MARINO
Consigliere: DOTT.SSA SILVIA VITALI
L’assemblea conviene di non nominare, per il momento, alcun Revisore.
Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.
Il Presidente Il Segretario
STATUTO della
Associazione "Intarsi
Associazione di Psicologia per il territorio di Anzio e Nettuno"
Articolo 1 – Denominazione
E' costituita un'associazione denominata "Intarsi - Associazione di Psicologia per il territorio di Anzio e Nettuno" che nel presente statuto, per brevità, viene indicata col termine “Intarsi”.
L’associazione è democratica, indipendente, apartitica, aconfessionale ed opera senza limitazioni di durata.
Articolo 2 – Sede
L’associazione ha sede in Anzio (RM), Viale dei Giornalisti n. 18.
Articolo 3 – Finalità
“Intarsi” non ha fini di lucro e può affiliarsi o collaborare con altre società le cui finalità siano compatibili con le proprie.
Le finalità dell'associazione, svolte esclusivamente nell'ambito territoriale di Anzio e Nettuno, sono:
suscitare e incentivare a tutti i livelli l'interesse per la psicologia e la psicoterapia, inserendosi nella realtà culturale e sociale cittadina;
promuovere in ogni ambito sociale il benessere psicofisico della persona, favorendo la conoscenza e l'utilizzo della psicologia e della psicoterapia nei vari ambiti ad essa precipui, attraverso iniziative di carattere socioculturale, prevenzione e cura;
favorire l'aggiornamento e la formazione continua in quanti operano in campo psicologico, nell'area didattico-riabilitativa-ricreativa e socio sanitaria e nei settori ad essi correlati;
promuovere conferenze e dibattiti su argomenti nell'ambito psicologico, didattico-riabilitativo-ricreativo e socio sanitario e di tutela della dignità della persona;
promuovere e gestire progetti nell’ambito delle materie indicate e precipue della psicologia, in collaborazione con gli attori del territorio anche chiedendo contributi in ambito locale, regionale, nazionale e comunitario in conformità alle leggi vigenti tempo per tempo;
promuovere e gestire percorsi di formazione per gli addetti ai lavori nelle discipline di competenza dell’associazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti tempo per tempo;
organizzare forme di attività e manifestazioni di varia natura in armonia con gli scopi sopra indicati;
promuovere e curare la redazione di pubblicazioni nell'ambito psicologico, come di notiziari, indagini, ricerche, anche in forma telematica.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle coincidenti con le finalità sopra elencate di promozione della cultura psicologica, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Articolo 4 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione “Intarsi” è costituito:
dalle quote annuali associative;
dalle contribuzioni dei soci;
da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati per la gestione di iniziative previste dall’art. 3 del presente statuto;
dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione,
da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio,
da ogni altro tipo di entrate.
Le quote associative sono versate al momento dell’ammissione all’associazione dagli associati ordinari, secondo l’importo determinato dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata.
Sono contribuzioni volontarie le erogazioni da chiunque corrisposte all’Associazione a titolo di liberalità.
Sia le quote associative che le contribuzioni sono acquisite a titolo definitivo dall’associazione, e come tali non sono rimborsabili, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
I soci che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto agli associati, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 5 - Soci
Gli associati sono divisi in quattro categorie: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori.
Articolo 6 - I soci fondatori
Sono soci fondatori quelli che partecipano direttamente alla costituzione dell’associazione, dando vita alla creazione del fondo comune iniziale che sono indicati nell’atto costitutivo.
Articolo 7 - I soci ordinari
Tutti gli psicologi iscritti all’Albo Nazionale sez. A e psicoterapeuti che condividono le finalità dell’Associazione acquistano la qualità di Associato, previo accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo.
I soci ordinari versano all’associazione dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.
Articolo 8 - I soci onorari
Tutte le persone fisiche o giuridiche che s’interessano e partecipano alla vita ed all’attività dell’Associazione e le personalità italiane e internazionali che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo della psicologia e della psicoterapia. Costoro contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. All’attribuzione delle qualifiche di detti soci onorari provvede il Consiglio direttivo.
Articolo 9 - I soci sostenitori
Tutti coloro i quali siano interessati alle attività promosse dall’Associazione e la cui partecipazione richiede la sottoscrizione della quota associativa.
L’importo della quota associativa è determinato ogni anno con delibera del Consiglio Direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Articolo 10 - Diritti dei soci
I soci hanno tutti uguali diritti. La qualità di socio dà inoltre diritto ad essere informati sull’attività dell’Associazione “Intarsi” ed ad usufruire dei servizi culturali e documenti predisposti.
Tutti i soci fondatori e ordinari iscritti all’Associazione, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, oltre che per ogni altra previsione di cui al presente statuto.
Articolo 11 - Perdita della qualifica di socio
Perde la qualifica di associato il soggetto che recede o viene escluso.
Chiunque aderisce, può in qualunque momento recedere dal rapporto associativo la cui efficacia si realizza a partire dall’inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica di volontà di recesso, in cui sono motivate le ragioni della richiesta.
L’associato può essere escluso, con delibera assunta, tramite votazione di maggioranza del 50+1, del Consiglio Direttivo nel caso di compimento di atti che possano gravemente compromettere l’immagine e il funzionamento dell’Associazione.
L’esclusione ha decorrenza immediata ed è comunicata con lettera raccomandata.
A seguito dell’eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro ogni anno alla revisione della lista dei soci.
Articolo 12 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
il Presidente;
Il Vice Presidente;
il Consiglio Direttivo;
il Segretario;
il Tesoriere;
l’ Assemblea degli associati;
il Collegio dei Revisori (nell’evenienza).
Al fine di assicurare la continuità dell’Associazione gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.
Articolo 13 - Il Presidente
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli associati fondatori ed ordinari.
I suoi compiti sono:
rappresentare l’Associazione in tutte le funzioni istituzionali e nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
convocare e presiedere le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni;
in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.
Art. 14 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente, eletto dall’Assemblea degli associati fondatori ed ordinari, collabora con il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti e lo sostituisce, in caso di impedimento o di prolungata assenza.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si compone da cinque a nove membri eletti, fra gli associati, dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, l’assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato.
Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. La funzione di Consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo convochi il Presidente, nonché qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.
La convocazione viene effettuata mediante lettera o posta elettronica, contenente tutti i dati relativi al giorno, all’ora e all’indicazione del luogo ed agli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei componenti in prima convocazione e un terzo dei componenti in seconda convocazione, oltre il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.
Le deliberazioni vengono assunte:
con il voto favorevole dei Consiglieri presenti, in caso di parità è il voto del Presidente che prevale;
con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, in presenza di atti di straordinaria amministrazione.
Le principali competenze del Consiglio Direttivo concernono:
la gestione delle attività e assolvimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
la convocazione dell’assemblea degli associati fondatori ed ordinari,
elezione fra i suoi membri del Segretario e del Tesoriere;
emanazione di provvedimenti di ammissione di nuovi soci ordinari e sostenitori e la determinazione delle relative quote associative;
l’aggiornamento periodico degli elenchi degli associati;
la predisposizione del rendiconto annuale e finanziario;
la programmazione delle iniziative da attuare;
la gestione del patrimonio dell’Associazione e l’autorizzazione delle spese di gestione;
deliberazioni su ogni altra questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie;
delegare al Presidente alcune sue funzioni.
Articolo 16 - Il Segretario
I compiti del Segretario, eletto dal Consiglio direttivo, sono:
redigere ed aggiornare il piano delle attività definite dal Comitato direttivo;
predisporre i documenti relativi all'attività della Associazione;
redigere i verbali delle assemblee e relative delibere;
provvedere all'archivio di tutta la documentazione di competenza;
tenere lo scadenziario degli adempimenti burocratico-legislativi in collaborazione con il Tesoriere;
provvedere alla convocazione delle riunioni dell'Assemblea dei soci.
Articolo 17 - Il Tesoriere
Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, è responsabile della struttura tecnica amministrativa e dei beni patrimoniali dell’Associazione, si occupa della contabilità dell’Associazione effettuando verifiche e controlli dei libri contabili, predisponendo la successiva redazione del bilancio consuntivo.
Il Tesoriere è altresì responsabile:
dell’esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell’Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci e sulla base delle direttive del Consiglio; i documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Tesoriere;
della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo gli articoli 2219 e 2220 c.c. di quanto stabilito dalla normativa vigente;
di presentare al termine di ogni semestre al Presidente e al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria dell’Associazione;
di predisporre tutti gli elementi al Consiglio per la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Articolo 18 - Assemblea degli Associati
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta esclusivamente da tutti i soci fondatori ed ordinari.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci fondatori e ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
I suddetti soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio fondatore ovvero ordinario con diritto di voto. Ogni socio può ricevere e presentare al massimo una sola delega.
L’Assemblea viene convocata nei casi previsti, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della richiesta di un terzo dei soci aventi diritto di voto.
L’assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo mediante e-mail e/o lettera contenente tutti i dati relativi al giorno, all’ora e all’indicazione del luogo (sia in prima che in seconda convocazione).
La convocazione dell’Assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità in aggiunta a quella anzidetta, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in caso di impossibilità dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.
Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità.
I soci ordinari e fondatori sono convocati in assemblea almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Articolo 19 - Compiti dell’Assemblea degli associati
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all’anno per approvare entro il mese di ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo e per approvare, entro il mese di aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo.
L’Assemblea ordinaria si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei soci presenti.
L’Assemblea ordinaria:
approva il bilancio preventivo;
approva il bilancio ed il rendiconto consuntivo;
provvede all’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
approva e modifica i regolamenti interni dell’Associazione;
discute gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall’Associazione;
delibera sulle iniziative che le vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria:
per deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
per modificare l’atto costitutivo e lo statuto;
su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea in sede straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione i due terzi dei soci; essa delibera con la maggioranza del 50+1 dei presenti.
Articolo 20 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. I Revisori dei Conti, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano e approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto economico finanziario annuale da presentare all'Assemblea dei Soci.
Nello svolgimento del loro incarico i Revisori possono richiedere per i dovuti controlli i libri e i documenti contabili dell'Associazione.
Articolo 21 - Rappresentanza
Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma libera e disgiunta e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ai quali spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Articolo 22 - Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 23 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Articolo 24 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia e, nello specifico, quelle stabilite dal Codice Deontologico dell’Ordine degli Psicologi